31 Mar 2020

Una tantum di 600 euro: focus messo a punto da Studio De Andrè con Legacoop Liguria

Ecco, aggiornate alla data del 31 marzo 2020, alcune risposte rispetto ai quesiti più frequenti legati all’indennità di 600 euro inserita nell’ambito del Decreto ” Cura Italia”. Di seguito la circolare messa a punto da Studio De Andrè con Legacoop Liguria

Quali sono i beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 600 Euro?
L’Inps ha chiarito che, a partire dal 1° aprile p.v., sul proprio sito, sarà possibile inoltrare la domanda per l’indennizzo di importo pari ad Euro 600,00 relativo al mese di marzo 2020: come precisato dall’Istituto, in ultimo con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, tale indennità spetta, secondo quanto previsto dal Decreto “Cura Italia”, ai seguenti soggetti:
liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, I comma, TUIR (i.e. esercizio di arti e professioni in forma abituale ancorché non esclusiva), iscritti alla Gestione separata INPS (ai fini dell’accesso all’indennità, tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie);
collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata INPS (ai fini dell’accesso all’indennità, tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie); tali soggetti devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%;
lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; in tale categoria sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome (ai fini dell’accesso all’indennità, tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata AGO);
soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco;
lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente;
operai agricoli a tempo determinato;
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro (ai fini dell’accesso all’indennità in questione, tali lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020).
Inoltre, in data 28 marzo u.s. è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto in forza del quale parte delle somme stanziate al Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del Decreto Cura Italia, è stata destinata al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Più precisamente, l’indennità di 600 euro è riconosciuta, dai singoli enti previdenziali, ai seguenti soggetti:
lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (al fine di accedere all’indennità, è necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019);
lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro (la domanda può essere presentata all’ente di previdenza, a condizione che a) la partita Iva sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020 ovvero b) sia stata subita una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019).

Infine, con riferimento ai soci, nonostante ad oggi non sembra che vi sia stata alcuna specifica precisazione in merito ai soci di cooperativa, occorre tenere in conto che il Ministero dell’Economia e Finanze, nelle proprie FAQ, ha precisato, tra l’altro, che l’indennità di 600 Euro spetta anche ai soci di società di persone o di capitali che, per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria), purché i singoli soci siano iscritti a gestioni dell’Inps.

Pertanto, i titolari di partita iva potranno beneficiare dell’indennità di 600,00 Euro, se ed in quanto rientrante in una delle categorie succitate.

Photo by Chiara Daneluzzi on Unsplash

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Comunicazione e Bandi

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