Statuto

STATUTO

LEGA LIGURE DELLE COOPERATIVE E MUTUE

approvato al

XIII° Congresso Regionale del 24 gennaio 2023

SOMMARIO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE E SCOPI

Art. 1 : Costituzione e sede
Art. 2 : Scopi
Art. 3 : Compiti della Lega Ligure
Art. 4 : Adesioni
Art. 5 : Diritti e doveri degli associati
Art. 6 : Recesso ed esclusione

TITOLO II: ORGANI DELLA LEGA LIGURE DELLE COOPERATIVE

Art. 7 : Organi della Lega Ligure
Art. 8 : Congresso Regionale: competenze e poteri
Art. 9 : Modalità di convocazione del Congresso
Art. 10: Composizione del Congresso Regionale
Art. 11: Validità delle riunioni e delle votazioni congressuali
Art. 12: Assemblea Regionale dei Delegati
Art. 13: Direzione
Art. 14: Presidenza
Art. 15: Presidente e Vice Presidente vicario
Art. 16: Comitato dei Garanti e Collegio dei Revisori
Art. 17: Clausola compromissoria

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE SETTORIALE, TERRITORIALE E

DEI SERVIZI DELLA LEGA LIGURE
Art. 18: Struttura organizzativa e partecipazione degli aderenti
Art. 19: Associazioni Regionali
Art. 20: Comitati di settore e Responsabili settoriali
Art. 21: Comitati di territorio e Responsabili territoriali
Art. 22: Organizzazione dei servizi e Responsabili operativi

TITOLO IV: PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 23: Patrimonio
Art. 24: Amministrazione, esercizio finanziario e bilancio
TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25: Regolamenti

Art. 26: Scioglimento della Lega Ligure
Art. 27: Disposizioni finali

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1: Costituzione e sede - Principi
E' costituita tra le società, gli enti e gli organismi cooperativi o a partecipazione cooperativa della
Liguria una libera, autonoma e democratica associazione denominata "Lega Ligure delle
Cooperative e Mutue" (in breve anche Legacoop Liguria).
L'Associazione aderisce alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue" (in breve anche
Legacoop), di cui svolge, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, statutaria ed
organizzativa, funzioni di rappresentanza e attività istituzionale sul territorio regionale ligure, ad
esclusione di attività di carattere commerciale ed economico.
La Lega Ligure delle Cooperative e Mutue ha piena autonomia organizzativa, patrimoniale e
giuridica ed è rappresentata dal suo Presidente.
La sede regionale della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue é stabilita in Genova.
Essa può altresì istituire delegazioni, uffici operativi e di rappresentanza nelle principali località
della regione o laddove si renda necessario per il migliore conseguimento degli scopi statutari.
La Lega Ligure delle Cooperative e Mutue si riconosce nei principi generali e nelle regole
fondamentali di comportamento e di relazione contenuti nella Carta dei Valori di Legacoop. Essa
inoltre adotta e promuove presso gli enti associati Codici etici, finalizzati ad ispirare l’azione degli
enti stessi al principio di legalità e al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose,
all’utilità e all’interesse sociale, allo sviluppo sostenibile, alla trasparenza dei mercati, alla qualità
del lavoro, alle pari opportunità, per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano alle donne ed ai
giovani l’accesso ai luoghi decisionali favorendo anche adeguate rappresentanze attraverso la
definizione di quote minime riservate.

Art. 2: Scopi
Scopo prioritario della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue é di svolgere in modo autonomo le
funzioni di rappresentanza, tutela, consolidamento, promozione e direzione del movimento
cooperativo in Liguria, nell'interesse esclusivo delle strutture aderenti e secondo la finalità sociale
riconosciuta alla cooperazione dall'Art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.
In questo contesto, la Lega Ligure delle Cooperative e Mutue opera per rafforzare ed ampliare il
ruolo delle società e degli organismi cooperativi nell'economia e nel tessuto sociale, di cui
costituiscono una componente strutturale, di progresso e tesa a valorizzare il lavoro, la tutela dei
consumatori, l’iniziativa imprenditoriale autogestita.
Spetta inoltre alla Lega Ligure delle Cooperative e Mutue elaborare e attuare nella propria regione
gli indirizzi formulati dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, in conformità con le proprie
prerogative statutarie e tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio e degli
associati.

Art. 3: Compiti della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue
Nel quadro degli scopi previsti dal precedente articolo la Lega Ligure delle Cooperative e Mutue si
propone in particolare le seguenti finalità:
a) rappresentare e tutelare i propri aderenti in tutte le sedi istituzionali, economiche sindacali e
sociali con il miglior utilizzo delle risorse e degli strumenti legittimi di cui dispone;
b) dirigere il movimento cooperativo regionale e realizzare il coordinamento programmatico di
tutte le strutture associate;
c) rafforzare e promuovere lo sviluppo della cooperazione in tutti i settori economico-sociali,
promuovere e valorizzare nell'ambito delle proprie finalità l’imprenditorialità giovanile e la
specificità dell'imprenditorialità femminile e dei suoi contenuti;

d) favorire e incentivare la modernizzazione e l'evoluzione imprenditoriale delle società cooperative
aderenti nel rispetto dei principi democratici e solidaristici della cooperazione e nel rispetto dei
valori che la contraddistinguono;
e) promuovere iniziative atte a far conoscere ed estendere la forma cooperativa nella
organizzazione del lavoro nell'agricoltura, nelle attività imprenditoriali e artigianali, nella ricerca,
nelle nuove tecnologie, nella distribuzione, nei servizi, nella pesca e acquacoltura, nel comparto
abitativo, nella produzione, nella tutela dei consumatori e in qualsiasi altro settore dell'economia;
f) realizzare, coordinare e fornire ogni forma di assistenza tecnica agli aderenti, compatibile con il
suo compito di istituto senza alcun fine di lucro;
g) organizzare progetti di solidarietà con carattere di eccezionalità direttamente e/o attraverso una
specifica contribuzione straordinaria da parte degli Enti associati;
h) intrattenere rapporti permanenti di collaborazione con i sindacati dei lavoratori e con le altre
organizzazioni professionali di categoria, le organizzazioni democratiche e le altre organizzazioni
cooperative operanti nella regione;
i) operare per consolidare l'unità interna della cooperazione aderente alla Lega, intervenendo
anche per risolvere eventuali vertenze tra gli organismi associati;
l) svolgere e coordinare a livello regionale l'attività di studio e di ricerca sui problemi economici e
sociali e per la formazione dei quadri della cooperazione
aderente;
m) promuovere ed incoraggiare iniziative di carattere culturale, educativo, promozionale ed
economico che contribuiscano al miglioramento sociale ed economico del territorio, affermino i
valori ideali e i principi cooperativi e illustrino la tradizione della cooperazione ligure ed italiana,
tutto ciò anche seguendo l’ispirazione dei Valori Guida della Cooperazione contenuti nella Carta
dei Valori adottata dalla Legacoop Nazionale e/o adottata da Legacoop Liguria;

n) collaborare con gli organismi nazionali della Lega Nazionale Cooperative e Mutue per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione demandate dalla legge e designare persone
competenti per l'albo dei revisori;
o) intervenire nelle stipulazioni di eventuali contratti di lavoro con le organizzazioni sindacali
competenti, e assistere le aderenti nella composizione di eventuali vertenze;
p) svolgere l'attività editoriale per promuovere e diffondere i principi cooperativi;
q) proporre e sollecitare agli enti pubblici e privati competenti l'adozione di idonee iniziative,
deliberazioni e disposizioni legislative atte a sviluppare il ruolo economico e sociale della
cooperazione.
Legacoop Liguria non può svolgere attività economiche ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88,
convertito in legge n. 160 del 20/5/88.
La capacità di Legacoop Liguria deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate
per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni
prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti
sono nulli.

Art. 4 : Adesioni
Possono aderire alla Lega Ligure delle Cooperative e Mutue tutte le società cooperative, le società
di mutuo soccorso, i circoli mutualistici, i consorzi in forma cooperativa, le società ordinarie
controllate da cooperative o loro consorzi, nonché tutte le associazioni, gli enti e le persone
giuridiche le cui finalità siano coerenti e conformi agli scopi del presente statuto il cui scopo
mutualistico risulti evidente e correttamente perseguibile.
Sono a tutti gli effetti aderenti alla Lega Ligure delle Cooperative e Mutue tutte le cooperative, le
società e gli enti della regione che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, salvo
diversa, specifica e motivata deliberazione della Direzione regionale. L'ente che intende aderire alla
Lega Ligure delle Cooperative e Mutue e ne abbia i requisiti previsti deve presentare richiesta
scritta, motivata e documentata secondo le procedure stabilite dal Regolamento della Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue e da eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea Regionale.
Legacoop Liguria può accettare inoltre l'adesione di società a partecipazione minoritaria di enti
cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle
finalità di Legacoop Liguria; di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai
lavoratori delle stesse; di enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità; di enti e società
non cooperativi, purché abbiano finalità solidaristiche, non speculative e di interesse generale.
Sull'’istanza di ammissione la Lega Ligure delle Cooperative e Mutue esprime il proprio parere con
delibera della Direzione Regionale ovvero con delibera della Presidenza ratificata dalla Direzione
regionale nella sua prima riunione. In quest’ultimo caso, prima di ogni riunione di Presidenza in cui
debbano essere esaminate ammissioni di nuove cooperative, sarà comunicato via mail ai membri
della Direzione l’elenco nominativo delle cooperative che hanno presentato domanda. Entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda di adesione, Legacoop Regionale deve trasmettere, con proprio
parere, l'intera documentazione alla Presidenza di Legacoop Nazionale, tramite l'Ufficio Nazionale
Revisioni.
Gli associati della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue non possono aderire o partecipare ad
organismi, società e associazioni con finalità contrastanti con lo statuto o con le attività del
movimento cooperativo.

Art. 5: Diritti ed obblighi degli associati
L'adesione alla Lega Ligure delle Cooperative e Mutue da diritto a partecipare alla sua vita
democratica, alla formulazione dei suoi indirizzi programmatici, alla formazione degli organismi,
alle prerogative e ai servizi secondo le modalità stabilite dal presente statuto.
La qualifica di associato obbliga altresì all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto e dei
principi ed indirizzi contenuti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico ad uniformare il proprio
statuto e la propria azione agli stessi; gli Enti associati sono altresì tenuti al rispetto dei principi
programmatici democraticamente espressi e delle deliberazioni assunte dagli organi dirigenti,
nonché al rispetto puntuale dei seguenti adempimenti particolari:
a) regolare versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari. II contributo associativo
non é trasmissibile né rivalutabile;
b) invio alla Lega Ligure delle Cooperative e Mutue dei bilanci annuali con i relativi allegati entro
e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione;
c) disponibilità a fornire nei tempi più brevi possibili le notizie e la documentazione di carattere non
riservato eventualmente richieste dalla Lega Ligure;
d) comunicazione entro 30 giorni della variazione della sede legale, delle cariche sociali e delle
modifiche statutarie.
e) informare i soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop;
f) a promuovere la partecipazione dei soci alla vita interna e alle attività esterne dell’associazione;
g) a consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop alle assemblee ed ai
consigli di amministrazione, ove non ostino motivate ragioni di riservatezza.
Art. 6: Recesso ed esclusione
La qualità di aderente alla Lega Ligure delle Cooperative e Mutue si perde per recesso o per
esclusione.
Il recesso da aderente alla Lega Ligure delle Cooperative e Mutue deve essere comunicato per
iscritto alla Presidenza e diventa esecutivo solo dopo il formale accoglimento da parte della
Direzíone regionale che deve esprimersi entro e non oltre tre mesi dall'arrivo della comunicazione
stessa.
II recesso da aderente non esime dal pagamento dei contributi associativi dovuti, salvo diversa
deliberazione motivata dalla Direzione regionale.
L'esclusione da aderente alla Lega Ligure delle Cooperative e Mutue avviene su deliberazione
argomentata della Direzione regionale per i seguenti motivi:
a) violazione grave alle norme del presente Statuto;
b) mancato rispetto delle leggi vigenti;
c) attività e comportamenti palesemente in contrasto con i principi del movimento cooperativo;

d) stato di morosità nel versamento dei contributi associativi.
L'esclusione da aderente non fa cessare l'obbligo del versamento della contribuzione associativa
dovuta fino a tale momento, salvo diversa e motivata deliberazione della Direzione regionale.

TITOLO II

ORGANI DELLA LEGA LIGURE DELLE COOPERATIVE E MUTUE

Art. 7. Organi della Lega Ligure

Sono organi della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue:
a) il Congresso Regionale;
b) l’Assemblea Regionale dei Delegati;
c) la Direzione;
d) la Presidenza;
e) il Presidente
f) il Comitato dei Garanti.

Art. 8: Il Congresso Regionale: poteri e competenze
Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue
In particolare spetta al Congresso Regionale:
1) deliberare le linee di indirizzo strategico della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue;
2) deliberare sulle modifiche dello Statuto, fatto salvo quanto stabilito al comma L) dell’art. 13, e
sull’eventuale scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue;
3) eleggere il Presidente, la Direzione e il Comitato dei Garanti;
4) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della Legacoop Nazionale..
5) decidere su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua attenzione.

Art. 9: Modalità di convocazione del Congresso

II Congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni e normalmente prima del Congresso della
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
II Congresso può essere convocato in via straordinaria dall'Assemblea regionale con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti ogni qual volta lo richiedano urgenti necessità ovvero per qualsiasi
altra circostanza ritenuta valida dalla stessa Assemblea regionale, nonché per l'eventuale proposta
di scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative.
La proposta di convocazione di un Congresso straordinario può essere avanzata all'Assemblea
regionale per le decisioni di competenza dalla Direzione regionale o da almeno un terzo degli
aderenti.
L'avviso di convocazione del Congresso regionale, con relativo ordine del giorno, l'indicazione del
luogo di svolgimento e altre eventuali modalità procedurali, deve essere inviato, in conformità alla
deliberazione della Assemblea regionale, presso la sede legale di ciascun aderente almeno trenta
giorni prima della data prefissata. Spetta altresì all'Assemblea regionale, tramite la Presidenza,
informare dell'avvenuta convocazione del Congresso regionale gli organi dirigenti della Lega
Nazionale.
Art. 10: Composizione del Congresso Regionale.
Il Congresso regionale è costituito dai delegati eletti democraticamente nelle cooperative e dagli
altri enti aderenti, o in apposite assemblee territoriali o settoriali secondo un criterio di
rappresentatività proporzionale definito preventivamente dalla Direzione regionale, tenendo conto
sia del numero dei soci e della consistenza economica di ciascun aderente, sia delle diverse realtà
settoriali e territoriali.
Per avere diritto a partecipare al Congresso è necessario che gli associati siano adempienti agli
obblighi statutari.
Art.11: Validità delle riunioni e delle votazioni congressuali.
II Congresso é validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di
convocazione qualunque sia il numero dei delegati presentì.
Le deliberazioni sono adottate sempre a maggioranza dei voti spettanti ai delegati presenti.
La elezione degli organi della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue sarà effettuata secondo le
decisioni del Congresso a voto palese o a scrutinio segreto.
Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto possono essere a maggioranza di due terzi dei
delegati presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue é necessaria la presenza
di almeno i due terzi dei delegati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti
al Congresso.
Il mandato dei delegati viene verificato da una apposita commissione eletta dal Congresso.

Art. 12: Assemblea Regionale dei Delegati
L’Assemblea Regionale dei Delegati è composta dai delegati all’ultimo Congresso Regionale,
individuati come previsto dall’articolo 10, e rimane in carica fino al successivo Congresso.
L’Assemblea stessa provvede direttamente alla sostituzione dei propri membri che vengono a
mancare per dimissioni, decadenza, tre assenze ingiustificate o altra causa.
L’Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all’anno dalla Direzione ed è presieduta dal
Presidente della Lega Ligure delle Cooperative.

Spetta all’Assemblea regionale deliberare la revoca dal mandato ai membri della Direzione in base
alle procedure statutarie previste all’art. 13.
L’Assemblea deve essere convocata dalla Direzione su richiesta motivata di un terzo dei componenti
l’Assemblea regionale.
L’Assemblea regionale si riunisce in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi
componenti e in seconda convocazione, che può essere fissata anche un’ora dopo la prima, con
almeno un settimo dei componenti stessi.
L’Assemblea regionale delibera a maggioranza dei voti.
Di ogni riunione viene redatto il processo verbale.
All’Assemblea regionale partecipano in qualità di invitati i membri del Comitato dei Garanti.

Art. 13: Direzione
La Direzione ha la gestione della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue e ad essa spettano tutti i
compiti direzionali e di amministrazione, fatti salvi i poteri riservati agli altri Organi dallo Statuto.
Il numero dei membri è preventivamente determinato dal Congresso: la sua composizione deve
assicurare una larga prevalenza ai membri provenienti dagli enti cooperativi associati, una
rappresentanza completa ed equilibrata delle varie istanze del movimento e di genere .
Di essa fanno comunque parte i Responsabili di settore, di territorio e di strutture di sistema ed i Past
President.sono invitati permanenti
In ossequio al principio della distinzione e la ripartizione dei compiti concernenti l’esercizio delle
funzioni di rappresentanza e gestionali e dei relativi poteri, la Direzione può istituire le figure del
Direttore e dell’Amministratore o, in alternativa, può individuare le deleghe da assegnare a
componenti dell’Organo di Presidenza e/o a soggetti o strutture dedicate con funzioni esecutivo -
gestionali.

Di ogni riunione viene redatto il processo verbale, che viene letto e sottoposto all’approvazione nella
prima riunione successiva.
Alle riunioni della Direzione partecipa il Presidente del Comitato dei Garanti.
Spetta fra l’altro alla Direzione:
a) attuare le deliberazioni del Congresso regionale e dell’Assemblea regionale predisponendo
opportuni programmi di lavoro e di iniziativa;
b) nominare la Presidenza ai sensi del successivo art. 14 del presente Statuto;
c) discutere ed approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi corredati dalla relazione di
attività;
d) stabilire l’organico e le condizioni generali di lavoro del personale, nominare i funzionari e
assumere o licenziare gli impiegati della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue determinandone le
funzioni gli emolumenti e le retribuzioni;

e) nominare le commissioni di lavoro che si ritengono utili per lo svolgimento dell’attività della Lega
Ligure delle Cooperative e Mutue;
f) nominare i rappresentanti della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue in tutti gli organismi e
consessi nei quali essa è chiamata a farsi rappresentare;
g) convocare l’Assemblea regionale almeno una volta all’anno stabilendone l’ordine del giorno;
h) conferire procure speciali ad uno o più dei suoi membri o anche a funzionari, determinandone i
compiti ed i poteri;
i) deliberare sul recesso e l’esclusione degli associati secondo quanto previsto dal presente Statuto;
l) assumere tutte le determinazioni relative all’organizzazione regionale settoriale, territoriale e dei
servizi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto; deliberare l'istituzione o la soppressione di
articolazioni organizzative o di coordinamenti dei Settori, d’intesa con le Associazioni Nazionali dei
Settori corrispondenti.

m) approvare i regolamenti di cui all’art. 25 del presente Statuto;
n) istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua
regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggendone il
Presidente;
o) istituire il Gruppo giovani, denominato “Generazioni Legacoop Liguria”, provvedendo alla sua
regolamentazione, alla nomina dei membri di un Comitato di Coordinamento e, su proposta dello
stesso, ad eleggerne il Portavoce;
p) rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne e ai giovani l’accesso ai luoghi decisionali,
favorendone adeguate rappresentanze anche attraverso la definizione di quote minime riservate.
.
La Direzione della Legacoop Liguria è demandata ad apportare al presente Statuto le eventuali
modifiche che si rendessero necessarie per uniformarlo a quello di Legacoop o a seguito dell'entrata
in vigore di leggi interessanti la cooperazione.

La Direzione definisce nell’apposito Regolamento i casi di decadenza, ineleggibilità e
incompatibilità ai vari livelli. I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni
previste dal Regolamento successivamente alla loro elezione decadono automaticamente; la
decadenza deve essere dichiarata dalla Direzione stessa. La Direzione può deliberare comunque il
provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi
degli interessi dell’Organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti.
La Direzione è convocata dalla Presidenza, almeno ogni due mesi, con almeno 15 giorni di preavviso,
salvo casi di comprovata urgenza. Può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, o su
richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
La Direzione delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

La carica di componente della Direzione può essere revocata dall’Assemblea regionale in caso di
almeno tre assenze consecutive, per comportamenti non consoni con lo statuto o per altra grave
causa. Per tale atto è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti l’Assemblea regionale.

Art. 14: Presidenza
La Presidenza della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue è nominata dalla Direzione su proposta
del Presidente e comprende uno o più vicepresidenti tra cui il vicepresidente vicario; in sede di
nomina la Direzione ne stabilisce il numero e successivamente le singole deleghe.
Essa provvede al disbrigo dell’attività corrente, coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo
mandato, convoca la Direzione, propone le nomine di cui ai punti c), e) e h) dell’art. 13, esplica tutte
le altre funzioni eventualmente delegatele dalla Direzione, svolge i ruoli previsti dall’art. 18 in ordine
alla struttura organizzativa, propone alla Direzione la nomina dei responsabili di settore, di
territorio e dei servizi secondo quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto.
La Presidenza è validamente riunita con la presenza della metà dei componenti e delibera a
maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione viene redatto il processo verbale.
Ogni membro di Presidenza può essere revocato dalla Direzione su proposta di sfiducia motivata
presentata dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti e votata a maggioranza assoluta
degli aventi diritto.

Art. 15: Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, convoca la
Presidenza, presiede le riunioni dell’Assemblea regionale e della Direzione.
Firma gli atti ufficiali della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue ed ha la facoltà di nominare
avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Lega Ligure delle Cooperative e
Mutue, davanti a qualsiasi giurisdizione nonché, previa autorizzazione della Direzione,
compromettere per arbitri le controversie alle quali sia interessata la Lega Ligure delle Cooperative
e Mutue.
In caso di impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente vicario.
Il mandato di Presidente e di Vice Presidente vicario possono essere revocati dalla Direzione su
proposta di sfiducia motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti e votata a
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati.
La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del
congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma
precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento,
autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato.

Art. 16: Comitato dei Garanti e Collegio dei Revisori

Il Comitato dei Garanti é composto da tre membri effettivi e due supplenti di derivazione dalle
imprese cooperative, è eletto dal Congresso e dura in carica per il periodo intercorrente fra due
Congressi: i suoi componenti sono rieleggibili. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente.
Il Comitato vigila sul funzionamento degli organi, sulla congruità delle attività associative e sulla
coerenza dei comportamenti individuali con le disposizioni e lo spirito del presente Statuto. Il
Comitato sottopone alla Direzione le delibere di revoca di cui all’art. 13 ultimo comma. Nel caso in
cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro
sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti. Quando tuttavia, nel
periodo che intercorre tra l’uno e l’altro Congresso, venga a mancare la maggioranza dei membri
eletti dal Congresso, l’Assemblea Regionale provvede a nuova elezione dell’intero comitato. Il
Presidente è invitato alle riunioni della Direzione. Il Comitato dei Garanti può proporre alla
Presidenza la convocazione della Direzione e/o dell’Assemblea regionale. Il Comitato dei Garanti
può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e ad esso la Direzione
può richiedere pareri e formulare quesiti. Al Comitato dei Garanti è attribuita anche la funzione di
Collegio dei Revisori dei conti e, in tale veste, esercita il controllo amministrativo e contabile sulla
gestione della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili, e almeno ogni trimestre, opera un controllo di cassa, vigila sull'osservanza della Legge e
dello Statuto.
Al Comitato dei Garanti è inoltre demandata l’interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti
in caso di controversie o dubbi.
I Garanti decidono, in veste di probiviri, quali amichevoli compositori, sulle controversie tra la Lega
e gli organismi aderenti su problemi relativi alle incompatibilità e ai comportamenti di associati
della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, nonché, inappellabilmente, quale organo di controllo
su problemi relativi alle incompatibilità e ai comportamenti di membri degli organi dell'associazione.
L’assetto organizzativo del Comitato è disciplinato da un regolamento approvato dal Congresso o
dall’Assemblea dei delegati. Le modalità di svolgimento delle attività sono disciplinati da un
regolamento interno.

Art. 17: Clausola compromissoria
Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Lega Ligure delle Cooperative e Mutue e i suoi
aderenti, o fra questi, verrà risolta obbligatoriamente e inappellabilmente, eventualmente dopo il
parere del Comitato dei Garanti, dal lodo arbitrale rituale reso da un arbitro unico scelto d'accordo
tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova a
cura della parte più diligente.
L'arbitro unico deciderà ex bono et aequo senza vincoli di procedura, salvo il rispetto del
contraddittorio.
II suo giudizio verrà reso entro novanta giorni dalla richiesta delle parti ed equivarrà alla comune
volontà negoziale di compromettere la lite e pertanto non é suscettibile di impugnazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE SETTORIALE, TERRITORIALE E DEI SERVIZI

Art. 18: Struttura organizzativa e partecipazione degli aderenti

La struttura organizzativa regionale della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue si articola in tre
livelli: settoriale, territoriale e dei servizi.
Ferme restando le competenze statutarie e direzionali agli organi di cui all'art. 7, per i livelli
organizzativi settoriali e territoriali sono istituiti comitati di partecipazione organizzativa,
rappresentativi di tutti gli associati del settore e del territorio di appartenenza.
E' consentito, con deliberazione motivata della Direzione regionale, prevedere la forma
organizzativa della Associazione di settore, in relazione all’organizzazione settoriale della Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue.
E' altresì consentito, sempre in relazione all'assetto organizzativo della Lega Nazionale e con
deliberazione motivata della Direzione, che più settori si coordinino dando vita ad un'area (area
utenza, area lavoro, area supporto).
Nei tre livelli della struttura organizzativa ligure saranno nominati dei responsabili con compiti e
funzioni esclusivamente operative, mentre spetta alla Presidenza il ruolo di raccordo tra
competenze strategico - direzionali e competenze operative.
Per agevolare quest’ultimo obiettivo la Presidenza si avvale di un Comitato di coordinamento
costituito da responsabili di settore, di territorio e dei servizi, di volta in volta eventualmente
allargato ai rappresentanti delle strutture interessate.

Art. 19: Associazioni Regionali
In coerenza con l’assetto organizzativo della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, le
cooperative di consumatori della Liguria aderiscono all’Associazione Regionale delle Cooperative
di Consumatori e le cooperative edificatrici della Liguria aderiscono all’Associazione Regionale
delle Cooperative di Abitazione.
Le Associazioni sono organizzate secondo le disposizioni del proprio Statuto e, per quanto ivi non
previsto, seguono quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 20: Comitati di settore e Responsabili settoriali
Fatto salvo quanto richiamato al terzo comma dell’art. 18 e quanto stabilito dal precedente articolo,
la Direzione regionale, su proposta della Presidenza, definisce la struttura organizzativa per settori,
individuando le aree economiche e sociali di riferimento in base alle attivitá e agli interessi prevalenti
degli associati.
Per ciascun ambito settoriale é costituito un "Comitato di settore", rappresentativo degli aderenti
ad esso direttamente interessati e con la funzione di sviluppare periodiche analisi del mercato, di
evidenziare vincoli e risorse nell'azione delle associate, di creare momenti di confronto tra le aziende,
di supportare le stesse nei problemi con gli interlocutori istituzionali, imprenditoriali.
I Comitati di settore sono presieduti da un responsabile nominato dalla Direzione su proposta
della Presidenza, ,in accordo con il Comitato di settore.
Almeno una volta all’anno per ogni Comitato si riunisce l’assemblea, composta da tutte le
cooperative comprese nel comitato stesso. Ogni comitato può darsi un regolamento per disciplinare
il proprio funzionamento e darà comunque vita ad un Coordinamento che avrà quali membri di diritto
i membri della Direzione regionale espressione di cooperative appartenenti al Comitato stesso.
Art. 21: Comitati di territorio e Responsabili territoriali

La Direzione regionale, tenuto conto della struttura amministrativa delle Autonomie Locali a
carattere provinciale e metropolitano, nonché delle esigenze e della diversa presenza territoriale
degli aderenti, procede alla costituzione su aree omogenee di "Comitati di territorio".
I singoli Comitati di territorio rappresentano gli aderenti con sede legale ed operativa nel comparto
territoriale di riferimento.
Spetta ai Comitati di territorio il compito di contribuire e partecipare alla migliore organizzazione
della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue sulle aree di rispettiva pertinenza attraverso pareri,
proposte e orientamenti programmatico - organizzativi.
I Comitati di territorio sono presieduti da un responsabile nominato dalla Direzione su proposta
della Presidenza, in accordo con il Comitato di territorio.
Almeno una volta all’anno per ogni Comitato si riunisce l’assemblea, composta da tutte le
cooperative comprese nel comitato stesso. Ogni comitato può darsi un regolamento per disciplinare
il proprio funzionamento e darà comunque vita ad un coordinamento che avrà quali membri di diritto
i membri della Direzione regionale espressione di cooperative appartenenti al Comitato stesso.
Art. 22: Organizzazione dei servizi e Responsabili operativi
E' compito della Direzione regionale definire la tipologia dei servizi da corrispondere agli associati,
in base alle loro specifiche esigenze e con
particolare attenzione all'assistenza in materia fiscale, finanziaria, contrattualistica,
legislativa, del lavoro, della formazione professionale, dell'informazione, contabile,
amministrativa, delle revisioni, dell’innovazione e della promozione cooperativa.
L'organizzazione e l'erogazione dei servizi dovrà fondarsi sia su risorse interne alla Lega Ligure
delle Cooperative e Mutue sia su rapporti convenzionali con tecnici o enti specializzati nel settore.
Spetta alla Presidenza la nomina del Responsabile del settore servizi e dei responsabili operativi di
ciascuna materia

TITOLO IV

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.23:Patrimonio
La Lega Ligure delle Cooperative e Mutue ha autonomia patrimoniale e risponde con proprio
patrimonio alle obbligazioni legalmente assunte.
Il patrimonio di Legacoop Liguria è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
Sono entrate ordinarie:
a) i contributi associativi corrisposti dagli Enti aderenti;
b) i contributi obbligatori per legge;
c) gli interessi e le rendite patrimoniali.
Sono entrate straordinarie:
a) i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
b) i contributi di enti pubblici e privati;
c) ogni altra eventuale entrata.
Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.

Gli aderenti che recedono o siano esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote
associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 24: Amministrazione, esercizio finanziario e bilancio.
L’amministrazione della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue è un ufficio che risponde alla
Presidenza, la quale ne ha la sovrintendenza, mentre spettano alla Direzione le scelte
programmatiche.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro il mese di marzo di ogni anno la Presidenza
deve sottoporre alla Direzione il rendiconto consuntivo, economico e finanziario dell'esercizio
precedente e il conto di previsione per l'anno in corso. Tutte le spese sostenute dalla Lega Ligure
delle Cooperative e Mutue devono essere conformi alle previsioni di bilancio e trovare sempre
idonea copertura.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25: Regolamenti
II presente Statuto, per la sua applicazione, può essere integrato da uno o più regolamenti.
È comunque indispensabile adottare:
a) il Regolamento di funzionamento del Comitato dei Garanti;
b) il Regolamento congressuale contenente anche le norme per la presentazione di candidature a
Presidente;
c) il Regolamento sulle incompatibilità per l’elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi.
Essi sono approvati dalla Direzione regionale, salvo quanto previsto per il funzionamento del
Comitato dei Garanti dall’art.16 ultimo comma, e restano in vita sino a nuova disposizione in merito.

Art. 26: Scioglimento della Lega Ligure
Lo scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue avviene per deliberazione del
Congresso regionale, secondo le modalità previste dall’Art. 11 del presente statuto.
In caso di scioglimento della Lega Ligure delle Cooperative e Mutue il congresso procede alla
nomina di uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.
L'eventuale patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi sociali, mutualistici
e cooperativistici secondo le specifiche indicazioni del Congresso regionale e sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.

Art. 27: Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto e dalle leggi vigenti vale quanto eventualmente disposto
dallo statuto della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, purché non in contrasto con i principi di
autonomia e gli scopi della Lega Ligure delle Cooperative di cui agli artt. 1 e 2.

CHI SIAMO

Legacoop rappresenta le cooperative liguri dal 1945. La nostra missione è promuovere lo sviluppo cooperativo nel territorio attraverso servizi di assistenza, formazione e rappresentanza.

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