19 Mar 2020

Decreto Cura Italia. Ecco le info di Legacoop Liguria sulle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

In Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 17 marzo, il decreto legge con le misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ecco una guida alle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, elaborata dalla Cabina di regia settoriale messa a punto da Legacoop Liguria.

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)
MISURE ADOTTATE: Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:
-la garanzia è concessa a titolo gratuito;
-importo massimo garantito per singola impresa portato a 5 milioni di euro;
-garanzia diretta con copertura pari all’80% dell’operazione fino a 1.500.000€ per azienda.
-controgaranzia con copertura pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi/fondo di garanzia (la cui garanzia dovra’ essere al massimo dell’ 80% per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000€)
-estenzione automatica della garanzia del Fondo per operazioni in essere per le quali banche e intermediari finanziari hanno accordato la sospensione delle rate
-sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
SOGGETTI ESCLUSI: Fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)
BENEFICIARI: Possono beneficiare delle misure le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede in Italia le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
ADEMPIMENTI NECESSARI: comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19
MISURE ADOTTATE: In relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito, le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
-non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto.
-per i prestiti non rateali scadenti prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
-per mutui e finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing scadenti prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

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